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Il capolavoro che porta la firma di due esperti: Massimiliano Bacillieri ed Edoardo Giardino A Roma non aspettavano altro per intervenire su una problematica amministrativa sulla quale gravavano, e gravano, serissimi indizi di illegittimità. E se nel 2010 il ricorso del Comune di Ronciglione, a firma dell'avvocato Bacillieri, aveva trovato solo parziale soddisfazione, poiché l'annullamento della stessa ordinanza del 2009 non poteva essere analizzato a causa del decorso dei termini, questa volta il Tar Lazio si è sfregato le mani dalla contentezza allorché la stessa identica ordinanza è nuovamente tornata sui propri tavoli. Stessa sezione, la Terza Quater, stesso Presidente di Sezione, Italo Riggio. Il gioco sembra ormai fatto non tanto dalle impressioni positive che sia Bacillieri che Giardino hanno avuto, quanto, in modo assolutamente chiaro, si legge nell'ordinanza di sospensiva che, per la storia, porta il numero 4530/2011 e la data del 6 dicembre scorso. Ebbene è proprio dalle parole dell'estensore dell' ordinanza, Solveig Cogliani, che si nota il pressappochismo, e l'arroganza, del Ministero della Salute nel formulare l'ordinanza là dove il Tar Lazio specifica che «non risulta dimostrata la circostanza che l'amministrazione [NdR, cioè il Ministero della Salute] non abbia potuto provvedere con gli strumenti ordinari a disciplinare la materia ... nel periodo di vigenza della precedente ordinanza contingibile e urgente del 2009». Ma c'è di più, sulla contingibilità ed urgenza dell'ordinanza, elementi che erano già stati fatti emergere nei commenti del nostro lettore n. 2 e di quello n. 4, oltre che sottolineati più volte dalla nostra numerosa Redazione; il Tar Lazio nella sua recente ordinanza ha affermato che: «l'ordinanza contingibile e urgente presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti "extra ordinem" per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento». Traduzione molto semplice: l'animalaia e legaiola Martini non poteva firmare un'ordinanza che di per sé non è contingibile, urgente e che ha una durata biennale. Ma non è finita qui; l'esame del Tar Lazio va ancora più in fondo perché «non appare definibile l'ambito delle manifestazioni cui risulterebbe ... applicabile il provvedimento». Questo piccolo capolavoro del Tar Lazio si riallaccia sia alle tesi sostenute nel 2010 dall'avvocato Bacillieri, sia da quelle emerse nel ricorso firmato dal professor Giardino; in pratica tre distinti capolavori di giustizia amministrativa che troveranno, nella seduta pubblica del 30 maggio prossimo, il loro massimo risultato: la cancellazione di un'ordinanza inapplicabile secondo le leggi dello Stato. L'articolo potrebbe finire qui, ma ci sono due questioni che vanno ancora analizzate. Perché il ricorso dell'Engea e della Saf? Perché rispetto a quella del 2009, questa del 2011, con l'intelligenza sublime dell'apparto legale del Ministero della Salute, aveva previsto al comma 1 dell'articolo 1 che: «Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.) ...». Ecco il perché dell'intervento unito dell'Engea e della Saf, che si sono sentite danneggiate dalle disposizioni. C'è poi da mettere in risalto la delibera della Giunta comunale del Comune di Ronciglione, là dove l'avvocato Bacillieri ha accettato, sapendo di vincere tranquillamente il ricorso, la riduzione del 30% del proprio onorario. Ed ora tutti in attesa del 30 maggio, tra 126 giorni, quando Siena perderà ancora credibilità di fronte alla sua secolare storia. Per l'onorevolex il girone di ritorno è iniziato un po' troppo presto. Così, semplicemente. Sergio Profeti 24 gennaio 2012 |