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L'analisi della sorella zitella di Suor Eginolfa

            Doveva essere - si è detto- la sentenza destinata ad incidere sulla storia della Contrada dell’Oca e, per taluni aspetti, forse anche delle altre Contrade. Una sentenza, quindi, per certi versi importante come ad es. fu quella del TAR della Toscana  che ebbe a dichiarare la piena autonomia, nell’ambito del Palio, delle regole della manifestazione e la non interferenza degli organi statali.       

Non è stato nulla di tutto questo. La montagna ha partorito il topolino! Abbiamo pieno rispetto per il giudice e per il suo lavoro: e se questo lavoro presenti o meno delle pecche, è compito degli avvocati valutarlo. Quello che però vogliamo rilevare è che al posto di una esplosione di fuochi d’artificio dai tanti colori, abbiamo il fumo nero di un petardo che ha fatto solo chiasso. Proprio da dire: molto  rumore per nulla!        

Il fatto è che la sentenza ha ritenuto di cogliere un passo falso nella procedura seguita dalla difesa delle donne dell’Oca che chiedevano all’autorità giudiziaria il riconoscimento del proprio sacrosanto diritto all’uguaglianza: e qui si è fermata, senza quindi nulla dire o anche solo prefigurare sul punto centrale della controversia.  

Il giudice Bellini infatti si è limitato a dichiarare la inammissibilità della domanda per “mancanza di legittimazione”, osservando che l’azione proposta costituiva espressione di una domanda collettiva proveniente solo da una minoranza delle donne dell’Oca, ma diretta a perseguire una pronuncia valevole anche per tutte le altre donne della Contrada, senza peraltro che queste ultime avessero conferito alle prime il relativo potere.

Così che è restata insoluta (giudizialmente, non certo moralmente) la questione di fondo sollevata in giudizio: cioè a dire la non legittimità di una tradizione che interpreta il dettato statutario, astrattamente riferibile ai protettori sia di sesso maschile che femminile, riconoscendo il diritto elettorale attivo e passivo ai soli protettori di sesso maschile.           

.Non è stata invece accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione per la quale il giudice non avrebbe potuto istruire e decidere la controversia sostenendosi che la stessa verteva su materia sottratta alla giurisdizione ordinaria. Il giudice ha invece riconosciuto la propria competenza ed ha quindi preso la sua decisione: decisione, come detto, di mero carattere procedurale e che non ha toccato minimamente il merito delle domande portate alla sua attenzione; merito che pertanto è riaffrontabile in altra sede, sia quella di un appello contro la sentenza o quella dell’inizio di un nuovo giudizio.           

Come dire che siamo praticamente punto e a capo! Con l’ulteriore negativo effetto che la decisione è stata, erroneamente e talvolta strumentalmente, da alcuno osannata e da altri attaccata perché non avrebbe riconosciuto il diritto di voto alle donne dell’Oca. Come abbiamo visto le cose non stanno affatto così! Anche se è pur vero che questa sentenza evidentemente lascia inalterata l’attuale situazione delle donne di Fontebranda, con evidente delusione di chi sente che è stata persa un’occasione per un cambiamento nel segno della pari dignità tra uomini e donne.           

Nonostante tutto ciò, vorremmo comunque chiudere queste brevi riflessioni con un cenno di speranza, che ci sembra di poter ricavare dalla lettura della sentenza.         

Nel giudizio promosso da 62 donne dell’Oca sono volontariamente intervenute, in contrapposizione, 106 donne della Contrada le quali hanno riproposto solo le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di mancanza di legittimazione, senza peraltro nulla dire sul merito della causa. Al riguardo scrive il giudice che questo gruppo “riportandosi alle eccezioni preliminari della Contrada… chiedeva che la dialettica venisse proseguita in seno alla Contrada dell’Oca, per poi concludere in rito”. In altri termini, le 106 donne intervenute hanno sostenuto che il procedimento giudiziario non doveva andare avanti, così da riportare il discorso all’interno della Contrada; ma non hanno formalmente chiesto che le domande delle 62 donne promotrici dell’azione venissero in ogni caso respinte “perché infondate in fatto e in diritto”, come invece ha concluso la difesa della Contrada.           

La diversità di posizione dobbiamo ovviamente pensare che sia  frutto di una scelta meditata. E allora, per provare a dare a questo fatto un qualche significato, vorremmo interpretarlo come un segnale di disponibilità al dialogo nella direzione della ricerca di una soluzione (consensuale e non più giudiziale) che tenda a superare il puro e semplice rifiuto  delle istanze avanzate e si ponga in una prospettiva di uguaglianza di diritti tra uomini e donne.           

E quanto alla tradizione contraria invocata ad ogni piè sospinto, ci viene da ricordare ciò che ha scritto un valente studioso senese e cioè che la tradizione, in generale e quindi anche nel Palio, “deriva soprattutto da precise scelte… Passo dopo passo un gruppo sociale ricostruisce anche il proprio passato, la propria tradizione, adattandola ai quadri sociali del presente… Per le generazioni di domani bisognerà scegliere le tradizioni - diciamo così - sostenibili, che abbiano in sé soprattutto qualcosa di tollerante, di aperto”.          

Ci illudiamo? Può darsi; la vita è fatta anche di questo. Siamo peraltro convinti che la spinta verso un auspicato sbocco futuro rappresenterebbe l’unico (indiretto) risultato positivo di una sentenza per altri versi invero deprimente.

La sorella zitella di Suor Eginolfa

 25 gennaio 2010