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Tutto In nome del Popolo italiano: le donne dell’Oca vincono sulle donne dell’Oca

Il gruppo di donne dell’Oca, che ha promosso la causa civile per ottenere la possibilità di esercitare il voto assembleare e partecipare alla costituzione degli organi amministrativi della Contrada, non poteva esercitare il diritto di rappresentare l’intera struttura femminile ocaiola. In termini molto più semplici e chiari, l’inammissibilità del ricorso si basa sul principio, scritto con estrema chiarezza dal Giudice Bellini, secondo il quale le donne ricorrenti non potevano agire per conto di tutte le donne dell’Oca, molte delle quali si erano opposte all’azione legale. E’ questa la conclusione che ha portato il Giudice a dichiarare inammissibile il ricorso, senza entrare assolutamente nel merito se sia giusto, o meno, che le donne dell’Oca possano esercitare il diritto costituzionale del voto assembleare.  La sentenza assume una valenza storica, non certamente della portata che ci aspettavamo, poiché elabora una serie di considerazioni che non analizzano il vero “problema” dell’azione legale intrapresa. Undici pagine scritte dal Giudice Bellini, tre delle quali contengono tutti i nomi delle persone che hanno, come suol dirsi, messo la faccia fuori dalla finestra, attraverso le quali una delle vicende più controverse della storia dell’Oca, ma, soprattutto, di quella dell’intera struttura contradaiola cittadina, è stata risolta "in nome del Popolo italiano”. Forse è troppo facile, e semplice, sostenere, oggi, che si potevano trovare altri ingranaggi interni per risolvere la vicenda. Si tratta solo di arrampicarsi sui vetri, un po’ come si fa quando si commentano gli esiti della corsa con gli innumerevoli “se”; se fosse partito meglio, se avesse richiamato prima, se avesse chiuso, e se, se, se. Non è così, perché i se appartengono ad un paradiso ideale, ma immaginario, che non fa risolvere le vicende come impongono certi sogni e certi disegni personali. La realtà l’ha scritta il Giudice Bellini e possiamo affermare che, il susseguirsi degli eventi ,che hanno  portato alla decisione, è stato costruito con linearità di linguaggio e con estrema chiarezza. Bellini ha puntato tutto sul fatto che le donne, le “attrici del ricorso”, non avevano alcun diritto di rappresentare tutto il corpo femminile, tant’è che un gruppo altrettanto consistente si è fermamente opposto a voler esercitare il diritto di voto schierandosi a fianco della Contrada. Bellini lo dice chiaramente a pagina 8 della sentenza: “le ricorrenti … pur rappresentando in termini limitati e comunque non integrali i desiderata delle donne del popolo dell’Oca, avrebbero agito per interessi collettivi e diffusi, non avendone ricevuto il relativo potere e comunque non potendo richiedere … più di quanto era in grado di richiedere ed esprimere la somma della loro volontà, anche in termini di rappresentività”. Le ricorrenti, insomma, rappresentavano solo se stesse e non l’intero corpo delle donne dell’Oca. Non solo; secondo il Giudice Bellini l’esame del ricorso delle “donne attrici … non solo è diretto ad incidere sulla posizione di tutte le donne facenti parte dell’ente di rappresentanza come conseguenza  della tutela di posizioni individuali, seppur raggruppate, ma si estende … a sostegno di tutte le donne protettori … fino a far dichiarare che tutte le donne aventi la qualifica di protettori dell’Oca hanno gli stessi diritti e doveri degli uomini … compreso quello dell’elettorato attivo e passivo”. Posizione questa che Bellini ha decisamente bocciato, tant’è che, a dimostrazione del fatto di aver studiato approfonditamente tutte le carte, il Giudice, afferma: “… una tale domanda poteva essere svolta non già da una o più donne protettori dell’Oca ma dall’organo rappresentativo delle prerogative delle donne all’interno della Contrada dell’Oca e cioè dell’organismo denominato Società delle Donne … siffatta iniziativa [NdR: cioè il ricorso] andava assunta all’interno di un tale organo collaterale, il quale … presenta carattere di indipendenza e di democrazia, ha un proprio statuto”, mentre “l’iniziativa individuale di un folto gruppo di donne dell’Oca, assunta in assenza di previo confronto, avvallo e rappresentatività nell’organismo di rappresentanza, ha determinato il risultato di vedere azionata da singole associate una pretesa collettiva”. Insomma, l’azione individuale, seppur con numeri consistenti, non doveva  essere avanzata in nome di tutta la “comunità femminile” dell’Oca. C’è un ulteriore passaggio, a pagina 9, che merita attenzione e che offre spunti di intersecazione con il Regolamento del Palio, là dove, come avevamo ampiamente dimostrato nei mesi scorsi: le donne dell’Oca potevano bloccare l’elezione del capitano avvenuta per la stagione paliesca 2008. Bellini scrive: “Appare evidente che una tale iniziativa non poteva essere promossa da una o più partecipi della contrada di sesso femminile, le quali semmai avrebbero potuto impugnare questo o quel deliberato dell’assemblea generale della contrada di appartenenza per vedersi riconoscere, a fronte della reiterata esclusione dalla partecipazione e dal voto, la lesione della propria posizione individuale, apparentemente garantita dal testo letterale dello statuto, e per tale ragione richiedere una pronuncia di illegittimità, per violazione di legge o di statuto, anche in riferimento alla tutela dei diritti delle minoranze e del rispetto della legalità delle statuizioni assembleari.”  La questione, come si vede, resta ancora ampiamente aperta a tutti i giochi se le donne dell’Oca continueranno ad essere escluse dal voto in Assemblea. C’è ancora di più, e le parole del Giudice suonano come una nettissima sconfitta processuale delle donne ricorrenti.  Bellini scrive a pagina 10: “A seguito delle difese della parte convenuta [NdR: la Contrada dell’Oca] le attrici chiedevano che il riconoscimento dei diritti nascenti dall’appartenenza … alla schiera dei protettori delle contrada dell’Oca fosse quantomeno riconosciuto a favore delle sole attrici --- ma tale modifica risulta senz’altro tardiva … in quanto la stessa … andava formulata all’udienza … mentre al contrario la stessa è stata precisata nella memoria”. Errore, sinceramente, che poteva essere analizzato con maggiore attenzione.

Le nostre conclusioni – Il lavoro del Giudice Bellini risulta possa entrare a pieno titolo nella storia cartacea delle Contrade, di tutte e non solo dell’Oca. Ci aspettavamo una soluzione ben diversa, anche perché i confini delineati dalla sentenza riguardano un principio associativo che, forse, poteva essere, come suggerito dallo stesso Giudice, vivisezionato in maniera diversa. L’errore, sicuramente, è stato quello di parlare a nome di tutte le donne della Contrada, visto che, come ha evidenziato più volte Bellini, non tutte le donne erano d’accordo nell’azione intrapresa, essendo vincolate alla tradizionale esclusione dal voto. Insomma, le donne dell’Oca hanno sconfitto le donne dell’Oca. Non c’è traccia nella sentenza di altri aspetti, se non quello, come abbiamo accennato, alla possibilità di ulteriori ricorsi individuali in occasione delle elezioni assembleari, Capitano compreso. Ecco, proprio sotto questo aspetto saranno opportune ulteriori analisi. L’Oca non può permettersi il lusso che sia il Comune di Siena, oppure lo stesso Tribunale di Siena, ad invalidare un’elezione del prossimo Capitano della Contrada.

Sergio Profeti

20 gennaio 2010